Corte di Appello Napoli, 09.06.2020, n. 2043: in caso di notifica con modalità telematica (pec), l’appello è improcedibile se l’appellante non deposita, al momento della costituzione in giudizio o, al più tardi, all’udienza di comparizione, gli originali o i duplicati informatici – in formato .eml o .msg – della notificazione eseguita, non essendo sufficiente il deposito della copia cartacea e delle ricevute di accettazione/consegna, ancorché munite di attestazione di conformità ex art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. 179/2012. Secondo la Corte, solo la consultazione dei file nel loro originale formato digitale (.eml o .msg) consente la verifica dell’effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica certificato spedito e recapitato; unicamente questa positiva verifica offre la prova della corrispondenza degli atti e documenti inoltrati dal mittente agli atti e documenti consegnati al destinatario.