Cass. 21.01.2020, n. 1193: il mutuo contratto in violazione dell’art. 38 T.U.B. è nullo, atteso che il limite di finanziabilità è inderogabile.
Il mutuo di scopo, quale negozio in frode ai creditori, non è nullo ma revocabile perché la violazione della par condicio creditorum non influisce sulla validità del contratto.