Cass. 22.06.2020, n. 12178: l’obbligo della banca, posto dall’art. 119 T.U.B., di consegnare al cliente la copia “della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” non è circoscritto ai soli estratti conti ma si estende anche ai contratti.
Il principio – destinato ad avere effetti dirompenti nel contenzioso bancario – non è condivisibile sia perché il limite temporale si riferisce, testualmente, alle “singole operazioni” e non al “contratto” sia perché tale interpretazione restrittiva appare contraria alla ratio della norma, che mira a tutelare il cliente e non a penalizzarlo.