Cass. 15.06.2020, n. 11549: la sussistenza di una peculiare propensione al rischio dell’investitore non è ragione di esonero dell’intermediario dalla prestazione degli obblighi di informazione, né della relativa responsabilità. Nemmeno la sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario incide sulla consistenza degli obblighi informativi dell’intermediario, la cui violazione, in caso di perdite, può assumere rilevanza ai fini risarcitori.