Corte di Appello di Napoli, 03.06.2020, Ord. 2202: in caso di sospensione ex art. 283 c.p.c. della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado per motivi attinenti al periculum in mora, il creditore appellato che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito per motivi attinenti alle concrete capacità patrimoniali del debitore, ha la possibilità di chiedere, ex art. 671 c.p.c., il sequestro conservativo nei confronti del medesimo debitore fino alla concorrenza del credito vantato.
Un importante successo, che apre la strada ad una tutela concreta del credito anche in caso di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, ottenuto, in sede di reclamo, dal Ns. Fondatore Avv. Prof. Luca Parrella, in collaborazione con l’Avv. Antonio Di Mauro.