NOTE:
In questa sezione bisogna selezionare i compensi. Per VALORI MEDI si intendono i valori contenuti nelle tabelle ministeriali. Lo strumento tuttavia riporta a titolo indicativo i valori minimi e massimi (non espressamente indicati nelle tabelle allegate al DM) ottenuti applicando ai valori medi le variazioni in aumento e in diminuzione minime e massime previste dall’ art. 4, comma 1, ovvero una diminuzione fino al 50% e un aumento fino all’80%.
E’ inoltre possibile inserire un compenso personalizzato nell’apposita sezione “Personalizzato” inserendo il compenso nell’apposita sezione.
Cause di Valore Indeterminabile Il decreto ministeriale stabilisce, all’ art. 5, comma 6, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. E’ appena il caso di precisare però che, in base alle tabelle del decreto, questo range di valori comprende in realtà due fasce tariffarie distinte (da 26.000 a 52.000 e da 52.000 a 260.000). Per questo motivo abbiamo previsto 3 nuovi scaglioni di riferimento: – Valore indeterminabile – complessità bassa (da 26.000 a 52.000); – Valore indeterminabile – complessità alta (da 52.000 a 260.000); – Valore indeterminabile – complessità media (media aritmetica delle fasce precedenti).
Aumenti e Riduzioni La griglia di aumenti e riduzioni personalizzati è stata predisposta sulla base del Regolamento Ministeriale. Essa serve a simulare il compenso in base ai criteri di valutazione che potrebbero essere adottati in sede di liquidazione giudiziale, nel rispetto dei livelli di discrezionalità previsti. Il campo “Ulteriore valutazione” era presente nella versione precedente dei parametri forensi ed è stato mantenuto per consente di esprimere in forma percentuale la valutazione soggettiva dell’opera prestata (particolare complessità, importanza, urgenza, pregio, risultati ottenuti etc.) entro i limiti previsti dal decreto (art. 4, comma 1). Naturalmente, per rimanere entro i limiti previsti dal DM, si consiglia di applicare l’ulteriore valutazione a partire dal compenso medio. La percentuale di aumento indicata come ulteriore valutazione sarà applicata all’importo tabellare totale. Il compenso così aumentato sarà utilizzato come base su cui calcolare gli eventuali aumenti o riduzioni previsti dagli altri commi del decreto. Lo stesso aumento in percentuale è applicato anche al compenso per la fase decisionale, che serve come base di calcolo per determinare l’aumento in caso di conciliazione. Naturalmente, la valutazione soggettiva può essere applicata anche scegliendo i valori minimi, massimi oppure specificando per ciascuna fase un compenso “personalizzato” nella colonna “compenso”. Per quanto riguarda gli incarichi svolti a favore di più assistiti (variabile Numbero parti), anche a seguito della riunione di più cause, il nuovo decreto stabilisce una regola matematica per stabilire la percentuale massima di aumento in relazione al numero degli assistiti. La stessa modalità di calcolo si applica anche quando l’avvocato assiste un solo soggetto contro più parti. Nella sezione degli aumenti, viene richiesto quindi il Numero parti ovvero il numero dei soggetti tutelati o contro cui si svolge l’azione legale (per default = 1), in modo da variare automaticamente l’aumento massimo corrispondente, che può sempre essere modificato dall’utente entro i limiti consentiti. L’ art. 4, comma 6 stabilisce che “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”. Per gestire questo caso particolare abbiamo previsto un apposito campo per l’inserimento del valore di riferimento su cui calcolare l’aumento. Tale campo diventa visibile cliccando sul checkbox “Conciliazione” ed è legato al valore del compenso corrispondente alla fase decisionale. Ogni variazione del compenso della fase decisionale si riflette automaticamente sull’importo visualizzato e il campo può essere modificato anche manualmente.
Spese In Spese esenti vanno inserite le spese esenti, ovvero quelle spese anticipate in nome e per conto del cliente durante l’espletamento dell’incarico (es: contributo unificato, marche e diritti). Tali spese sono dette anche spese non imponibili in quanto non concorrono alla formazione della base imponibile che determina il volume d’affari ma è necessario che siano debitamente documentate ed allegate alla fattura per il cliente. Le modalità di calcolo delle spese di trasferta sono stabilite dagli artt. 11 e 27 del regolamento. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dell’incarico è soggetto alla stessa disciplina fiscale del compenso dell’avvocato, a prescindere dalla modalità di calcolo (rimborso spese forfettario oppure a pié di lista). Le spese di trasferta inserite in questo campo saranno considerate quindi spese imponibili a tutti gli effetti. Le spese generali, indicate anche con il termine spese forfettarie, sono stabilite nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all’avvocato, anche nel caso in cui il compenso stesso sia stato concordato con il cliente (art. 2).